Cosa sono e come proteggerli

MARCHIO
- è un segno (composto da parole, simboli, disegni, colori, forme, odori o combinazione di essi) avente la capacità di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore, di garantirne la qualità e la provenienza e di svolgere funzione di promozione e/o pubblicitaria
- per poter essere registrato deve essere nuovo e non creare il rischio di confusione con altri marchi già registrati identici e/o simili.
- la protezione del marchio registrato dura 10 anni, rinnovabili indefinitamente, ed ha effetto dal deposito della domanda
- possono essere validamente registrate come marchio anche le testate giornalistiche e gli slogan

DOMAIN NAME
- viene considerato un segno distintivo e può anche essere un marchio di fatto
- la richiesta della registrazione di un nome di dominio va presentata alla Registration Authority Italiana presso il CNR di Pisa
- può essere tutelato avanti il Tribunale oppure attraverso la procedura di riassegnazione prevista dalla Naming Authority in caso di abuso da parte di terzi

BREVETTO
- possono essere brevettati quei ritrovati che implicano attività inventiva e sono atti ad avere applicazione industriale, quelle invenzioni cioè che rappresentino una soluzione originale ad un problema tecnico
- la protezione di un brevetto ha una durata di 20 anni, e non è rinnovabile
- il diritto di esclusivo sfruttamento della invenzione nasce al momento del deposito della domanda all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, che non coincide con il rilascio vero e proprio del brevetto (e che avviene qualche anno dopo).

E' possibile ottenere tre tipi di brevetti per:
- modello di utilità, che è quella innovazione tecnologica che si risolve in una nuova forma che conferisce al prodotto una particolare efficacia e/o comodità di utilizzo, può essere brevettato, ma la durata dell'esclusiva è limitata a 10 anni
- modello ornamentale, che è quel particolare design di un prodotto e/o la sua gradevolezza estetica. In questo caso l'esclusiva sull'utilizzo della specifica forma o sul disegno creato ha una durata di 15 anni dalla data di deposito della domanda
- varietà vegetali, che devono possedere i requisiti della omogeneità (il numero di aberrazioni deve essere contenuto) e della stabilità dei caratteri (la nuova varietà deve potersi riprodurre mantenendo stabili i suoi caratteri). Il brevetto dura 15 anni dalla data del rilascio, 30 anni in caso di piante a fusto legnoso.

Il brevetto è un efficace diritto di protezione che lei può impiegare in modo proficuo sul mercato duramente conteso. Soltanto lei potrà utilizzare l'invenzione brevettata, escludendo gli altri dalla possibilità di produrla, venderla o utilizzarla senza il suo consenso. Avrà anche la possibilità di trasferire ad altri questo diritto, sia attraverso la vendita del brevetto, sia attraverso contratti di licenza.

La domanda di brevetto deve rispettare i seguenti presupposti:
- L'invenzione risolve un problema tecnico per mezzo della tecnica.
- L'invenzione è utilizzabile a livello industriale.
- L'invenzione è nuova. Che cosa significa questo? Significa che al momento della domanda non deve essere nota al pubblico.
L'invenzione si basa su un'attività inventiva. Per il tecnico del settore in questione essa non deve risultare ovvia a partire dal livello tecnologico attuale. Proprietà inaspettate di prodotti o effetti sorprendenti per mezzo di procedimenti stanno a indicare che questo criterio è stato soddisfatto.

Non sono brevettabili:
- Idee, concetti, scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici, creazioni di forme (design).
- Programmi di computer "in quanto tali" non sono allo stesso modo brevettabili; invenzioni correlate a programmi, al contrario, possono eventualmente essere brevettabili.
- Regole di gioco, sistemi per la lotteria, metodi di insegnamento e cicli di lavorazione organizzativi.
- Procedure della diagnostica, terapia e chirurgia, che vengono applicate al corpo umano o di animali.
- Varietà vegetali, razze animali e processi essenzialmente biologici per l'ottenimento di animali e di piante.
- Escluse dai brevetti sono anche invenzioni la cui utilizzazione è contraria a l'ordine pubblico e il buon costume.

La novità di un'invenzione viene raffrontata a livello mondiale in modo preciso, in base alla data d'iscrizione: ciò che per primo è reso pubblico distrugge la novità. Allora si tratta di giungere a questa data decisiva il più velocemente possibile. Se lei ha realizzato una nuova invenzione e desidera che venga messo al sicuro il diritto allo sfruttamento dell'invenzione, la via più semplice è il deposito di una domanda di brevetto.

SOFTWARE
- i programmi per elaboratore, chiamati comunemente software, possono essere protetti dal diritto d'autore, anche se in alcuni casi è possibile, seppure indirettamente, tutelarli mediante brevetto;
- all'autore (e, a certe condizioni, anche agli eredi e agli esercenti la patria potestà su minori di anni 16), che abbia la disponibilità dei diritti di utilizzazione di un software, sono riservati i diritti di sfruttamento economico (riproduzione, commercializzazione, traduzione, ogni adattamento e modifica). Chi compra un software, e quindi è in possesso della relativa licenza d'uso, ha la possibilità, senza dover chiedere l'autorizzazione, di fare una copia di back-up e di modificare il programma al solo scopo di farlo interagire con un altro programma
- la protezione del software si ottiene mediante deposito del programma presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), la quale tiene un apposito registro dei programmi per elaboratori. Il deposito fornisce la certezza sulla paternità del software, sulla titolarità dei diritti di sfruttamento economico e della data di pubblicazione.

OPERA LETTERARIA - ARTISTICA - CINEMATOGRAFICA - TEATRALE
- le opere dell'ingegno di carattere creativo sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
- le tipologie di opere tutelate sono:
(a) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale
(b) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale
(c) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti
(d) le opere della arti figurative, cioè scultura, pittura, disegno, incisione, comprese le scenografie anche quando vengono applicate all'industria, a condizione che il loro valore artistico sia scindibile dal prodotto industriale cui si riferiscono;
(e) i disegni e le opere dell'architettura;
(f) le opere dell'arte cinematografica che non siano semplicemente documentative; autori vengono considerati il creatore del soggetto, lo sceneggiatore, l'autore delle musiche e il direttore artistico; l'esercizio dello sfruttamento economico dell'opera spetta però al produttore;
(g) le opere fotografiche;
(h) i programmi per computer, in qualsiasi forma espressi, purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
(i) le banche dati, intese come raccolta di opere, dati o altri elementi sistematicamente o metodicamente disposti
(j) le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.
- il diritto d'autore spetta a colui che ha creato la nuova opera, ma l'esercizio dei diritti connessi, cioè lo sfruttamento economico dell'opera, è subordinato al deposito dell'opera presso i registri appositi della SIAE
- il diritto di sfruttamento economico dell'opera dura tutta la vita dell'autore, più 70 anni dopo la sua morte. Scaduto questo periodo l'opera diventa di pubblico dominio ed è liberamente riproducibile da chiunque